Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza dei militari di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza dei militari un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, strumenti idonei per il loro funzionamento.
      3. Le spese relative alle elezioni e al funzionamento degli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, comprese

 

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le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiale d'ufficio, sono poste a carico di apposite unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri competenti.
      4. L'attività della rappresentanza dei militari deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare la partecipazione all'attività, adeguata al rilievo di ciascun consiglio, e per poter assolvere i compiti ad esso connessi, i comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve, l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato e in particolare ricercare e creare le condizioni per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
      5. I delegati sono compensati da specifica indennità. Tale indennità è commisurata al compenso corrisposto ai membri dei consigli di circoscrizione amministrativa della città sede del consiglio di rappresentanza dei militari. I delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, informandone il comando corrispondente, hanno facoltà di proseguire i lavori oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. I periodi aggiuntivi non danno luogo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
      6. I delegati eletti al COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio senza essere valutati; per essi restano valide le valutazioni antecedenti all'elezione. In caso di trasferimento durante il mandato, sono reimpiegati tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche.
      7. Le norme di partecipazione dei delegati alle riunioni dei rispettivi consigli della rappresentanza dei militari sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20.
      8. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.
      9. I delegati possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 6, anche a titolo personale. L'intervento del
 

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delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti può avvenire solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20.
      10. I delegati del COCER, informandone i comandi corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR collegati.